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Statuto
Art. 1
L'Associazione italiana dei costituzionalisti (A.I.C.)
intende favorire l'approfondimento dello studio e dei metodi di insegnamento
del diritto costituzionale, promuovendo e coordinando incontri tra studiosi
e ricerche collettive.
L'Associazione ha sede in Roma.
Art. 2
Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione
si propone:
- di organizzare congressi, conferenze, dibattiti e pubblicarne gli atti;
- di coordinare lo svolgimento di altre iniziative di incontro e di studio
concernenti il diritto costituzionale;
- di aderire ad organismi internazionali e stranieri aventi fini analoghi
o di collaborare con essi;
- di porre in essere tutte le attivitý ritenute opportune per il perseguimento
delle finalità indicate nell'art. 1.
Art. 3
Hanno il diritto di far parte dell'Associazione i Professori
straordinari e ordinari, anche fuori ruolo ed in pensione, che insegnino
o abbiano insegnato, in tali qualità, discipline rientranti nei
raggruppamenti per i concorsi universitari di prima fascia del diritto
costituzionale e del diritto costituzionale italiano e comparato, nonchéi
Professori ordinari, anche fuori ruolo ed in pensione, che, pur insegnando
o avendo insegnato discipline diverse, siano stati vincitori di concorso
per professore di ruolo di prima fascia in materie rientranti in detti
raggruppamenti. L'ammissione è dichiarata dal Consiglio direttivo
a seguito di richiesta scritta dell'interessato. Sul diniego di ammissione
si pronuncia, a voto segreto, l'Assemblea, ove richiesto dall'interessato.
Hanno comunque diritto a far parte dell'Associazione,
i Professori che sono stati presenti a una delle riunioni preparatorie
per la costituzione dell'Associazione del 14 maggio 1984 e del 18 marzo
1985 ovvero hanno aderito all'iniziativa entro quest'ultima data.
Art. 4
Possono inoltre far parte dell'Associazione, per cooptazione,
proposta dal consiglio direttivo:
a) i Professori di prima fascia di materie inquadrate nel raggruppamento
di istituzioni di diritto pubblico, la cui produzione afferisca specificamente
al settore del diritto costituzionale;
b) insigni studiosi che abbiano dato un rilevante contributo alla scienza
del diritto costituzionale.
L'ammissione dei soci previsti in questo articolo è
deliberata dall'Assemblea, a scrutinio segreto.
L'ammissione non è efficace se, entro trenta giorni dalla comunicazione
all'interessato, non è pervenuta all'A.I.C. l'accettazione accompagnata
dalla prova dell'avvenuto pagamento della quota.
Art. 5 *
Le facoltà e gli
obblighi inerenti alla qualità di socio si acquistano dal giorno del pagamento della quota associativa per l'anno in corso, a seguito della comunicazione scritta, da parte del Consiglio direttivo, dell'avvenuta ammissione.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento di due quote annuali consecutive, nonché per gravi motivi.
La delibera di esclusione per morosità è adottata dal Consiglio direttivo dopo aver diffidato il socio, almeno due volte, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al suo domicilio.
La delibera di
esclusione per gravi motivi è adottata dall'Assemblea, a voto segreto e a maggioranza dei soci presenti, su proposta del Consiglio direttivo, il quale deve previamente sentire il socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato.
*articolo modificato dall'Assemblea dei soci in data 26 ottobre 2007
Art. 6 *
Il pagamento della quota
annuale dovrà essere effettuato da ogni socio entro il 31 marzo di ogni anno mediante versamento sul c.c. intestato all'associazione. In caso di ritardo del pagamento oltre tale data sarà dovuto dal socio una penale, per ciascun anno di ritardo, pari al venti per cento della quota annuale.
Tale ultima disposizione non sarà applicata a quanti saneranno la propria posizione debitoria entro il 31 dicembre 2007
*articolo modificato dall'Assemblea dei soci in data 26 ottobre 2007
Art. 7
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere.
Art. 8
L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno
per deliberare le linee programmatiche che il Consiglio direttivo dovrà
seguire nello svolgimento della sua attività; per deliberare su
questioni o proposte ad istanza del Consiglio direttivo o di almeno dieci
soci; per approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
L'Assemblea procede ogni triennio alla elezione dei membri
del Consiglio direttivo tra i soci previsti dall'art. 3 e dall'art.4 primo
comma lett. a).
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con voto limitato
a quattro nominativi.
I membri del Consiglio non sono immediatamente rieleggibili.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo
con lettera raccomandata o per posta elettronica o tramite telefax da
inviarsi almeno trenta giorni prima della riunione.
L'Assemblea si riunisce altresì quando ne è
fatta richiesta al Segretario da parte di almeno venti soci.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare
i solo soci in regola col pagamento della quota annuale.
Non è ammesso il voto per delega.
Art. 9
In occasione della riunione annuale dell'Assemblea dei
soci viene organizzata una giornata di studio. La sede della riunione
annuale è scelta secondo criteri di rotazione geografica.
Art. 10
Il Consiglio direttivo è composto da nove membri.
Sono eletti i nove soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti
purché non facciano parte della medesima facoltà e purché
non appartengano, in numero maggiore di tre, alla stessa sede universitaria.
Qualora tra i nove soci che hanno ottenuto i maggiori
suffragi vi siano più appartenenti alla stessa facoltà ovvero
più di tre appartenenti alla stessa sede universitaria, vengono
eletti i primi in graduatoria tra gli appartenenti alla medesima facoltà
o sede universitaria.
Gli altri appartenenti alla medesima facoltà o
sede universitaria sono sostituiti dai soci che seguono nella graduatoria.
Nella prima riunione, convocata dal più anziano
dei neo-eletti, il Consiglio procede all'elezione, a scrutinio segreto,
del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Procede alla nuova elezione
anche del titolare di una sola di tali cariche non appena essa si renda
vacante.
Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere continuano
ad esercitare le loro funzioni sino all'elezione dei loro successori.
Il Segretario e il Tesoriere sono per sei mesi dalla sua prima riunione
membri di diritto del nuovo Consiglio e partecipano, con voto consultivo,
alle sue riunioni.
Il Consiglio direttivo attua le linee programmatiche
adottate dall'Assemblea, predispone il bilancio preventivo e il consuntivo,
determina l'ammontare delle quote associative, esercita ogni altro potere
necessario per il funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni trimestre
o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.
Qualora il numero dei membri del Consiglio direttivo
si riduca a meno di cinque, il Presidente, o, in caso di sua impossibilità,
il componente più anziano del Consiglio secondo i ruoli universitari,
convoca al più presto l'Assemblea dei soci per procedere alla nuova
elezione dell'intero Consiglio direttivo.
Le sedute del Consiglio direttivo non sono valide se
non è presente almeno un terzo dei suoi componenti tra cui il Presidente
o un suo delegato.
L'assenza ingiustificata di un componente da due sedute
consecutive del Consiglio direttivo ne comporta la decadenza, che viene
dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
L'Assemblea provvede nella prima riunione utile ad eleggere
per il restante periodo del mandato nuovi componenti del Consiglio direttivo
in sostituzione di quelli cessati dalla carica, tenuto conto del 1°
comma del presente articolo. In deroga al 2° comma dell'art. 8, l'elezione
ha luogo con voto limitato alla metà, con arrotondamento all'unità
superiore, del numero dei consiglieri da eleggersi.
Art. 11
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione,
firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l'Associazione,
presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.
In caso di suo impedimento temporaneo, le funzioni, del
Presidente sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio,
secondo i ruoli universitari.
Art. 12
Il Segretario collabora col Presidente, cura l'attuazione
delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Art. 13
Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione
e sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto
consuntivo. Può aprire e amministrare conti correnti postali o conti correnti
presso istituti di credito. A tal fine ha la firma sociale.
Art. 14
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) da eventuali contributi e donazioni.
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